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lo statuto dell’associazione

Art. 1) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile viene costituita l’Associazione denominata “E20inscena”

Art. 2) L’Associazione ha sede in Torino.

Art. 3) L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 4) L’Associazione che non persegue scopi di lucro né svolge attività diverse da quelle menzionate, opera ai fini ricreativi e culturali e nello specifico si propone di:

  1. realizzare, proporre e produrre sul territorio nazionale ed estero, spettacoli con lo scopo di diffondere tali esperienze e sostenere economicamente tutte le iniziative formative, culturali ed artistiche dell’associazione;
  2. organizzare convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni e spettacoli in modo diretto o tramite la collaborazione con altri soggetti per la loro realizzazione;
  3. promuovere e sostenere attività didattiche ed educative attraverso lo spettacolo, volte a giovani, ragazzi ed adulti in generale;
  4. gestire impianti propri o di terzi, adibiti a luogo di spettacolo di vario genere;
  5. indire corsi di avviamento alle arti quali recitazione, ballo, canto etc…. e creare supporto ad altri soggetti per la creazione e lo sviluppo di tali attività;
  6. organizzare attività ricreative e culturali volte ai propri Associati;
  7. allestire e gestire punti di ristoro ed attività similari nei propri impianti e/o in occasione di manifestazioni culturali e ricreative;
  8. effettuare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi;
  9. esercitare, in via marginale, attività di natura commerciale per autofinanziamento, in tal caso l’Associazione dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti in materia;
  10. svolgere tutte le attività necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo sociale.

Art. 5) Il numero degli associati è illimitato, possono essere considerati Associati tutti coloro (persone fisiche, associazioni o personalità giuridiche) che, senza distinzione di sesso, razza, idee e religione, condividendone lo spirito e gli ideali intendano aderire all’Associazione impegnandosi per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto e per usufruire dei servizi proposti. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea e la qualifica di Associato si perde per decadenza, recesso, esclusione e decesso.

Art. 6) L’accettazione delle domande associative è deliberata con insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo a seguito delle richieste scritte degli aderenti. Le domande di ammissione presentate da minorenni dovranno essere firmate dall’esercente responsabilità genitoriale o dal tutore. Il genitore o il tutore che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
I soggetti collettivi che intendono associarsi dovranno presentare domanda di adesione tramite i propri legali rappresentanti.

Art. 7) Tutti gli Associati, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno diritto di:

  1. partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  2. partecipare attivamente alla vita associativa anche in ordine di partecipazione alle assemblee, esprimendo il proprio voto anche in ordine all’approvazione dei rendiconti annuali, all’approvazione e/o modiche del presente Statuto e di eventuali regolamenti;
  3. godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione direttamente o conferendo ad altri associati il diritto di rappresentarli per singole assemblee;
  4. impugnare le deliberazioni dell’Assemblea, ove queste non siano assunte in conformità della legge o del presente Statuto, ai sensi dell’art. 23 C.C.

Art. 8) Gli Associati hanno l’obbligo di:

  1. osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli Organi Sociali; in caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio Direttivo potrà intervenire ed applicare richiamo scritto, diffida ed esclusione dall’Associazione.
  2. corrispondere le quote associative annue, tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili e debbono essere versate al momento dell’iscrizione nella misura e con le modalità che verranno, anche di anno in anno, stabilite dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si riserva di esonerare dal versamento delle quote associative persone, enti od istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante alla costituzione ed al mantenimento dell’Associazione con la loro opera e/o con il loro sostegno ideale e/o economico. Gli Associati sono tenuti a versare, oltre la quota associativa, anche eventuali contributi o prestiti atti al sostentamento della vita associativa, qualora se ne ravvisi la necessità e con i tempi e modalità previsti dal Consiglio Direttivo.

Art. 9) Gli Associati decadono da tale qualifica qualora non provvedano a rinnovare la quota associativa entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Gli Associati possono recedere in qualsiasi momento dall’Associazione dandone avviso al Consiglio Direttivo, con lettera raccomandata, almeno con due mesi di preavviso sulla data del recesso medesimo. Potrà venire escluso l’Associato che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provochino danni materiali o all’immagine dell’Associazione, oppure ponga in essere comportamenti contrari alle finalità dell’Associazione medesima. In casi di particolare gravità, il Consiglio Direttivo può deliberare la sospensione di un Associato e tale sospensione si potrà convertire in esclusione definitiva qualora venga ratificata dall’Assemblea. La deliberazione con la quale l’assemblea esclude un Associato può essere impugnata dinanzi all’Autorità Giudiziaria nel termine di sei mesi a decorrere dalla notifica all’interessato.

Art. 10) La perdita della qualifica di Associato avvenuta per qualsiasi motivo, non dà diritto alla restituzione della quota associativa.

Art. 11) Il decesso dell’Associato non conferisce agli eredi alcun diritto di subentro nell’ambito associativo.

Art. 12) L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. quote e contributi perla partecipazione e organizzazione di manifestazioni culturali e spettacolistiche;
  3. eredità, donazioni e legati;
  4. contributi statali, regionali, di enti locali e/o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi e progetti realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  5. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  6. introiti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  7. proventi da cessione di beni e servizi prevalentemente volti ai propri associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria ma comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  8. erogazioni liberali degli associati e di terzi;
  9. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali manifestazioni, feste e sottoscrizioni anche a premi.

Art. 13) Gli organi dell’Associazione sono:

  1. L’Assemblea degli Associati
  2. Il Consiglio Direttivo
  3. Il Presidente
  4. Il Vice Presidente

Tutti gli organi dell’Associazione restano in carica quattro anni e sono rieleggibili, salva diversa deliberazione in fase di nomina.

Art. 14) L’Assemblea degli Associati è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti coloro che risultano in regola con il pagamento della quota associativa al momento della convocazione e può essere convocata con modalità ordinaria o straordinaria.

Art. 15) L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente ogni volta che si renda necessario e obbligatoriamente almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo, tale approvazione dovrà avvenire entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio coincidente con l’anno solare. In casi particolari dovuti a problematiche di natura gestionale od organizzativa, il rendiconto annuale potrà essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio L’assemblea è altresì convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno oppure venga fatta richiesta da almeno un decimo degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente o da altra persona designata dall’assemblea stessa.
La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione o con modalità collettiva a mezzo affissione nei locali dell’Associazione, o con modalità individuale tramite comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata, posta elettronica, fax, sms, od altro mezzo anche informatico atto a comprovare l’inoltro e deve riportare tutti gli argomenti all’ordine del giorno nonché il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione.

Art. 16) Possono intervenire all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria con diritto di voto, tutti gli Associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa e a ciascuno spetta un solo voto. Gli Associati minorenni e coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere l’avviso di convocazione dell’Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di intervento né di voto attivo e passivo.
E’ ammesso intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Associato, con potere di rappresentanza solo per singole assemblee.

Art. 17) All’Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA

  1. Eleggere il Consiglio Direttivo;
  2. Eleggere i sostituti del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
  3. Stabilire gli orientamenti generali delle attività dell’Associazione;
  4. Approvare annualmente il rendiconto economico-finanziario consuntivo dell’anno trascorso e il rendiconto preventivo dell’anno in corso;
  5. Deliberare in merito alle linee di sviluppo e sulle iniziative e direttive generali relative alle attività dell’Associazione;
  6. Deliberare su di ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA

  1. Deliberare l’eventuale scioglimento dell’Associazione, nominandone il liquidatore;
  2. Deliberare ed apportare eventuali modifiche dello Statuto;
  3. Deliberare su di ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno

Art. 18) L’Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina tra i partecipanti un Segretario verbalizzante ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli associati (in proprio o per delega), in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni assembleari sono riassunte in specifico verbale redatto e firmato dal Presidente e dal Segretario, il verbale è consultabile da qualunque Associato ne faccia richiesta.

Art. 19) L’Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina un Segretario verbalizzante.
Per modificare lo Statuto, l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

Art. 20) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, sono debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee degli Associati.

Art. 21) Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette membri. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono svolti a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea degli Associati e rimane comunque in carica sino all’elezione delle nuove cariche.
All’interno del Consiglio Direttivo sono nominati il Presidente, il Vice Presidente, Consigliere, Segretario e Tesoriere. Al Presidente potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.
Il Presidente non può ricoprire la medesima carica in altre Associazioni di analoga natura.
Il Segretario ha il compito dI coadiuvare il Presidente nella predisposizione dei rendiconti annuali, di procedere con la stesura e trascrizione dei verbali delle assemblee e di aggiornare i libri sociali previsti, mentre il Tesoriere ha il compito di governare sulle entrate e uscite di cassa e banca tenendone regolare registrazione e di curare in generale l’amministrazione dell’Associazione riferendo al Presidente sulla regolarità della medesima.

Art. 22) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

  1. la convocazione dell’Assemblea con il relativo ordine del giorno;
  2. l’elezione al suo interno del Presidente e del Vice Presidente;
  3. la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario consuntivo per l’anno trascorso e il rendiconto preventivo per l’anno in corso, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
  4. La quantificazione dell’ammontare della quota associativa annuale;
  5. Le deliberazioni circa l’ammissione di nuovi Associati;
  6. Le decisioni in merito alle spese ordinarie e straordinarie di esercizio per la gestione della Associazione;
  7. Le decisioni relative alle attività ed ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
  8. Le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;
  9. La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
  10. La predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’Assemblea;
  11. La facoltà di nominare, tra gli Associati esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
  12. La redazione ed approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre alla successiva approvazione dell’Assemblea;
  13. Il compimento di tutti gli atti necessari ed opportuni per la realizzazione degli scopi dell’Associazione;
  14. Ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Art. 23) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno sette giorni prima della data di riunione; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data , l’orario ed il luogo della seduta.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono considerate valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un Consigliere designato dai presenti. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono redatte su apposito verbale sottoscritto e firmato dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro quindici giorni e non oltre i successivi trenta giorni, curando l’ordinaria amministrazione.

Art. 24) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione.
Egli presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, provvede alla sua convocazione e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni di entrambi gli organi.

Art. 25) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Art. 26) L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assembla entro i termini indicati all’art.15).
Il rendiconto economico-finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione, deve contenere una sintetica descrizione delle entrate, contributi, donazioni e liberalità ricevuti e delle spese sostenute, con distinzione tra le attività istituzionali e quelle relative alle attività direttamente connesse.
Indipendentemente dalla redazione del rendiconto finanziario annuale, l’Associazione per eventuali attività occasionali di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, deve redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare in modo chiaro e trasparente, anche a mezzo di relazione illustrativa, le entrate e le spese relative all’evento per il quale e’ stata prevista la raccolta di fondi.

Art. 27) E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto avanzi di gestione nonchè fondi o riserve durante la vita dell’associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalle Leggi vigenti.
In tutti i casi l’eventuale avanzo di gestione deve essere obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutarie previste.
In caso di disavanzo di gestione, esso sarà ripianato da prestiti o donazioni o liberalità da parte degli associati, o dagli introiti e/o successivi avanzi di gestione.

Art. 28) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche un liquidatore. Dopo aver estinto tutte le obbligazioni previste dalle normative vigenti, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative che perseguano le medesime finalità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 29) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli Associati o tra costoro e l’Associazione o gli organi della stessa e la validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Statuto, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di un arbitro nominato di comune accordo tra le parti che giudicherà secondo equità entro 120 giorni dall’accettazione della nomina. In caso di disaccordo inconciliabile tra le parti stesse, l’arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui l’Associazione ha sede.

Art. 30 ) Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si rinvia alle norme contemplate dal Codice Civile ed alle normative vigenti in materia di regolamenti degli Enti no profit.

operazione trasparenza

Contributi pubblici, ai sensi della L. 124/2017 (commi da 125 a 129).

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