E20INSCENA
L’associazione, il nostro spirito e il nostro mondo
L’associazione, il nostro spirito e il nostro mondo
L’Associazione Culturale E20inscena nasce a Torino nel 2016 come proseguimento dell’attività culturale del Teatro dell’Istante nato a Prato nel 2009. Promuove la cultura teatrale e cinematografica e, dal 2021 con il Gobetti Bookshop, anche quella legata all’editoria.
Dal 1 settembre 2018 gestisce il Cinema Teatro Gobetti di San Mauro Torinese programmando una ricca stagione teatrale e cinematografica per tutte le generazioni.
Inoltre cura le Stagioni Teatrali dei Comuni di Vinovo (TO) e Noceto (PR).
È consulente della Stagione Teatrale del Teatro Gassman di Borgio Verezzi (SV).
Dal 2019 organizza in collaborazione con il Comune di San Mauro T.se la manifestazione “R-Estate a San Mauro”.
Produce e distribuisce su tutto il territorio nazionale gli spettacoli delle attrici Anna Mazzamauro e Barbara De Rossi oltre alla Compagnia E20inscena composta da giovani attori e attrici.
Si occupa di formazione teatrale rivolta a bambini, ragazzi e adulti.
In passato ha prodotto numerose attrici e attori: Milena Vukotic, Vladimir Luxuria, Fabio Mascagni, Anna Meacci, Giorgia Goldini, Alessandro Fullin, Katia Beni. Ha inoltre distribuito gli spettacoli di Cinzia Leone, Sandro Lombardi, Pino Ammendola, Gabriella Germani, Barbara Foria, Laura De Marchi, Le Sorelle Suburbe.
Ha ideato la Rassegna “Comica! Donne da ridere”, quattro edizioni torinesi dedicate alla comicità femminile con madrina Luciana Littizzetto. Il format è stato realizzato anche a Bari, Lugano, Fucecchio.
Ha curato la programmazione di due edizioni del Padova Pride Village (anno 2011 e 2012) Nel giugno 2009 ha organizzato l’evento inaugurale della Stagione Teatrale del Globe Theatre di Roma in collaborazione con il Comune di Roma con lo spettacolo d’apertura “Poliziano” di Edgar Allan Poe per la regia Riccardo Reim Nel 2008 ha organizzato in collaborazione con il Comune di Prato la rassegna teatrale PRATOTEATRO – AsSoli.
Stefano Mascagni
Stefano Angelo Paschero
In ordine alfabetico
Alberto Barbi
Roberta Belforte
Dario Belotti
Sasà Calabrese
Enzo Decaro
Barbara De Rossi
Fabio Mascagni
Anna Mazzamauro
Maria Occhiogrosso
Giuseppe Pambieri
Micol Pambieri
Alessandro Persichella
Chiara Porcu
Edoardo Bozzo, Bruno Maria Ferreira, Davide Rigodanza
db sound
Denominazione e sede
Art. 1) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile viene costituita l’Associazione denominata “E20inscena”
Art. 2) L’Associazione ha sede in Torino.
Durata e finalità
Art. 3) L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 4) L’Associazione che non persegue scopi di lucro né svolge attività diverse da quelle menzionate, opera ai fini ricreativi e culturali e nello specifico si propone di:
Associati
Art. 5) Il numero degli associati è illimitato, possono essere considerati Associati tutti coloro (persone fisiche, associazioni o personalità giuridiche) che, senza distinzione di sesso, razza, idee e religione, condividendone lo spirito e gli ideali intendano aderire all’Associazione impegnandosi per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto e per usufruire dei servizi proposti. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea e la qualifica di Associato si perde per decadenza, recesso, esclusione e decesso.
Art. 6) L’accettazione delle domande associative è deliberata con insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo a seguito delle richieste scritte degli aderenti. Le domande di ammissione presentate da minorenni dovranno essere firmate dall’esercente responsabilità genitoriale o dal tutore. Il genitore o il tutore che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
I soggetti collettivi che intendono associarsi dovranno presentare domanda di adesione tramite i propri legali rappresentanti.
Art. 7) Tutti gli Associati, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno diritto di:
Art. 8) Gli Associati hanno l’obbligo di:
Art. 9) Gli Associati decadono da tale qualifica qualora non provvedano a rinnovare la quota associativa entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Gli Associati possono recedere in qualsiasi momento dall’Associazione dandone avviso al Consiglio Direttivo, con lettera raccomandata, almeno con due mesi di preavviso sulla data del recesso medesimo. Potrà venire escluso l’Associato che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provochino danni materiali o all’immagine dell’Associazione, oppure ponga in essere comportamenti contrari alle finalità dell’Associazione medesima. In casi di particolare gravità, il Consiglio Direttivo può deliberare la sospensione di un Associato e tale sospensione si potrà convertire in esclusione definitiva qualora venga ratificata dall’Assemblea. La deliberazione con la quale l’assemblea esclude un Associato può essere impugnata dinanzi all’Autorità Giudiziaria nel termine di sei mesi a decorrere dalla notifica all’interessato.
Art. 10) La perdita della qualifica di Associato avvenuta per qualsiasi motivo, non dà diritto alla restituzione della quota associativa.
Art. 11) Il decesso dell’Associato non conferisce agli eredi alcun diritto di subentro nell’ambito associativo.
Risorse economiche
Art. 12) L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
Organi dell’associazione
Art. 13) Gli organi dell’Associazione sono:
Tutti gli organi dell’Associazione restano in carica quattro anni e sono rieleggibili, salva diversa deliberazione in fase di nomina.
Assemblea degli associati
Art. 14) L’Assemblea degli Associati è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti coloro che risultano in regola con il pagamento della quota associativa al momento della convocazione e può essere convocata con modalità ordinaria o straordinaria.
Art. 15) L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente ogni volta che si renda necessario e obbligatoriamente almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo, tale approvazione dovrà avvenire entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio coincidente con l’anno solare. In casi particolari dovuti a problematiche di natura gestionale od organizzativa, il rendiconto annuale potrà essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio L’assemblea è altresì convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno oppure venga fatta richiesta da almeno un decimo degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente o da altra persona designata dall’assemblea stessa.
La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione o con modalità collettiva a mezzo affissione nei locali dell’Associazione, o con modalità individuale tramite comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata, posta elettronica, fax, sms, od altro mezzo anche informatico atto a comprovare l’inoltro e deve riportare tutti gli argomenti all’ordine del giorno nonché il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione.
Art. 16) Possono intervenire all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria con diritto di voto, tutti gli Associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa e a ciascuno spetta un solo voto. Gli Associati minorenni e coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere l’avviso di convocazione dell’Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di intervento né di voto attivo e passivo.
E’ ammesso intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Associato, con potere di rappresentanza solo per singole assemblee.
Art. 17) All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
IN SEDE ORDINARIA
IN SEDE STRAORDINARIA
Art. 18) L’Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina tra i partecipanti un Segretario verbalizzante ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli associati (in proprio o per delega), in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni assembleari sono riassunte in specifico verbale redatto e firmato dal Presidente e dal Segretario, il verbale è consultabile da qualunque Associato ne faccia richiesta.
Art. 19) L’Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina un Segretario verbalizzante.
Per modificare lo Statuto, l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.
Art. 20) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, sono debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee degli Associati.
Consiglio direttivo e presidente
Art. 21) Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette membri. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono svolti a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea degli Associati e rimane comunque in carica sino all’elezione delle nuove cariche.
All’interno del Consiglio Direttivo sono nominati il Presidente, il Vice Presidente, Consigliere, Segretario e Tesoriere. Al Presidente potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.
Il Presidente non può ricoprire la medesima carica in altre Associazioni di analoga natura.
Il Segretario ha il compito dI coadiuvare il Presidente nella predisposizione dei rendiconti annuali, di procedere con la stesura e trascrizione dei verbali delle assemblee e di aggiornare i libri sociali previsti, mentre il Tesoriere ha il compito di governare sulle entrate e uscite di cassa e banca tenendone regolare registrazione e di curare in generale l’amministrazione dell’Associazione riferendo al Presidente sulla regolarità della medesima.
Art. 22) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:
Art. 23) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno sette giorni prima della data di riunione; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data , l’orario ed il luogo della seduta.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono considerate valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un Consigliere designato dai presenti. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono redatte su apposito verbale sottoscritto e firmato dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro quindici giorni e non oltre i successivi trenta giorni, curando l’ordinaria amministrazione.
Art. 24) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione.
Egli presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, provvede alla sua convocazione e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni di entrambi gli organi.
Art. 25) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.
Esercizio sociale e rendiconto annuale
Art. 26) L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assembla entro i termini indicati all’art.15).
Il rendiconto economico-finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione, deve contenere una sintetica descrizione delle entrate, contributi, donazioni e liberalità ricevuti e delle spese sostenute, con distinzione tra le attività istituzionali e quelle relative alle attività direttamente connesse.
Indipendentemente dalla redazione del rendiconto finanziario annuale, l’Associazione per eventuali attività occasionali di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, deve redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare in modo chiaro e trasparente, anche a mezzo di relazione illustrativa, le entrate e le spese relative all’evento per il quale e’ stata prevista la raccolta di fondi.
Art. 27) E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto avanzi di gestione nonchè fondi o riserve durante la vita dell’associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalle Leggi vigenti.
In tutti i casi l’eventuale avanzo di gestione deve essere obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutarie previste.
In caso di disavanzo di gestione, esso sarà ripianato da prestiti o donazioni o liberalità da parte degli associati, o dagli introiti e/o successivi avanzi di gestione.
Scioglimento dell’associazione
Art. 28) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche un liquidatore. Dopo aver estinto tutte le obbligazioni previste dalle normative vigenti, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative che perseguano le medesime finalità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
Norme finali
Art. 29) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli Associati o tra costoro e l’Associazione o gli organi della stessa e la validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Statuto, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di un arbitro nominato di comune accordo tra le parti che giudicherà secondo equità entro 120 giorni dall’accettazione della nomina. In caso di disaccordo inconciliabile tra le parti stesse, l’arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui l’Associazione ha sede.
Art. 30 ) Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si rinvia alle norme contemplate dal Codice Civile ed alle normative vigenti in materia di regolamenti degli Enti no profit.
Contributi pubblici, ai sensi della L. 124/2017 (commi da 125 a 129).